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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A.P.E.


Breve ma utile ripasso generale.
La storia della certificazione energetica degli immobili prende il via dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione. Prima del decreto 63/2013 si utilizzava il nome di Certificazione Energetica, con l'entrata in vigore di detto decreto , oltre a cambiare nella compilazione e nell'impaginazione , il nome passa da A.C.E ad A.P.E. ovvero Attestato di Prestazione Energetica. L' APE é il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento.

È OBBLIGATORIO PER LEGGE SE VENDO Ò AFFITTO IL MIO IMMOBILE ?


SI ! È OBBLIGATORIO PER LEGGE !


Si rende obbligatorio al momento dell'acquisto o della locazione, o semplicemente al momento della affissione di un cartello vendesi o affittasi o di un annuncio sui portali immobiliari dove deve essere inserito l'indice (questo è obbligatorio dal gennaio del 2012), far redigere da un tecnico accreditato tale documento. La mancata indicazione dell'indice di Prestazione Energetica è soggetto a sanzioni .
L'APE è uno dei documenti che devono essere per forza di cose prodotti per la stipula di un contratto di locazione, di un preliminare di compravendita e di un rogito notarile, inoltre è un documento essenziale per la richiesta di agibilità. Vi sono diverse altre situazioni e tipologie di contratti dove tale documento è necessario e indispensabile. I casi di esenzione sono ben individuati e sul tema , recentemente, si è espresso anche il Centro Studi del Notariato, che ha realizzato un documento di chiarimento sull’Attestato di Prestazione Energetica.
Ecco un elenco, di casi in cui un immobile può evitare di allegare l’APE nei contratti e negli atti che lo riguardano.
– Tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto;
– i fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione;
– qualsiasi manufatto che non può essere riconducibile alla definizione di “edificio”, come può essere il caso dei capanni per gli attrezzi, le piscine, i gazebo, ecc.;
– i fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”, quindi privi delle di parti dell’involucro edilizio;
– i fabbricati “al rustico”, quindi privi di serramenti, rifiniture e impianti tecnologici;
– i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq;
– i fabbricati che non devono garantire comfort abitativo perché di servizio e non destinati a permanenza prolungata di persone (garage, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.);
– i fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ecc.
– i fabbricati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati;
– i fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo;
– manufatti “marginali” come legnaie, portici, ecc.


CHI FA L' APE ?


Mediamente i tecnici abilitati sono Geometri , Ingegneri e Architetti , il soggetto abilitato viene anche chiamato certificatore energetico, che ha le competenze tecniche e che attraverso uno software redige appunto la certificazione . Nella maggior parte dei casi questo documento ha validità di 10 anni.

A COSA SERVE ?


L'attestato di Prestazione Energetica serve come strumento di controllo delle prestazioni energetiche di uno stabile di un edificio o di un appartamento necessario a stabilire le reali caratteristiche energetiche e utile ad informare sui consumi energetici, chiarendo il valore degli edifici ad alto risparmio energetico. Tale documento viene redatto su una scala che parte dalla categoria A4 (la più performante) sono ad una categoria G (la meno performante).